(Gazzetta Ufficiale N. 256 del 31 Ottobre 2002)

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto "Regioni-autonomie locali" (pos. 13567).

LA COMMISSIONE
In merito al procedimento n. 13567, su proposta del prof.
Pinelli, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera.
Premesso
1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-autonomie
locali" erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990, questa commissione "valuta ... l'idoneita' delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati";
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto
"Regioni-autonomie locali" e' disciplinata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1995, valutato da questa commissione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si e' reso
necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l'ARAN ha sottoscritto un accordo
sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto
"Regioni ed autonomie locali" con le organizzazioni sindacali
CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale
autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau,
confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia
municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
6. che in data 27 giugno 2002 questa commissione ha valutato il
predetto accordo non idoneo limitatamente alla mancata disciplina
della continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle
scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l'art.
3 nel senso indicato in motivazione o a formulare proposte
alternative entro quindici giorni dalla ricezione della presente
delibera;
7. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta dalla segreteria
nazionale della FP/CGIL una lettera di risposta nella quale la
predetta organizzazione sindacale chiede un chiarimento in merito
alla delibera del 27 giugno 2002, con particolare riferimento agli
scioperi dell'intera giornata;
8. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta una lettera dell'ARAN,
nella quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica
che, a seguito di una riunione svoltasi con le organizzazioni
sindacali, e' emerso che l'opportunita' di un'audizione con i membri
della commissione;
9. che in data 12 settembre 2002, presso la sede della
commissione di garanzia si e' tenuta un'audizione con i
rappresentanti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali nel corso
della quale e' stata rappresentata l'opportunita' di prevedere quale
misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi
coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del
personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
Considerato
1. che, con la deliberazione del 27 giugno 2002, indicata in
premessa, questa commissione ha valutato inidoneo l'accordo in
premessa limitatamente alla mancata disciplina relativa alla
continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle
scuole materne di cui all'art. 3 dell'accordo medesimo;
2. che nella medesima delibera questa commissione aveva
evidenziato la necessita' di prevedere, che gli scioperi del
personale degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente
dalla loro durata, potessero coinvolgere solamente la prima e/o
l'ultima ora dell'orario di fruizione del servizio da parte
dell'utenza;
3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire
il contemperamento degli interessi coinvolti, hanno evidenziato
l'opportunita' di prevedere, quale misura idonea a garantire il
contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle
ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e
nelle scuole materne;
4. che tale soluzione trova gia' applicazione nell'accordo sui
servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero
relativamente al comparto scuola valutato da questa commissione con
deliberazione n. 285/99 del 22 aprile l999;
5. che in data 20 settembre 2002 e' pervenuto l'accordo
collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del
comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in data
19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali
CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale
autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau,
confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia
municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
6. che l'art. 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento
idonee a garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del
personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
7. che tali forme di contingentamento rispondono a quanto
richiesto da questa commissione con la deliberazione del
27 giugno 2002;
Valuta idoneo
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l'area
dirigenziale del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in
data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali
CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale
autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau,
confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia
municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione
pubblica, all'ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-tp/Enti
locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo
(fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill
enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento
enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc,
sulpm) ed alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e
USAE;
Dispone inoltre
la pubblicazione dell'accordo citato in premessa e degli estremi
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI SIGLATO TRA L'ARAN E LE OO.SS.
DEL 19 SETTEMBRE 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali con deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002).
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute
nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi
essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni
indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e
modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto regioni-autonomie locali, di cui all'art. 5 del
CCNQ del 2 giugno 1998, e successive modificazioni, sono da
considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dagli articoli 1
e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della
sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e'
garantita, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5,
esclusivamente la continuita' delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento
ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche
domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la
distribuzione e somministrazione del vitto a persone non
autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a
carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche
in reperibilita';
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla
conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la
conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla
conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo
sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto
numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e
sorveglianza degli impianti, nonche' alle misure di prevenzione per
la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un
ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonche' con la
reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente
previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie,
limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli
animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo
di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle
prestazioni minime riguardanti:
a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e
interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attivita' di rilevazione relativa all'infortunistica
stradale;
c) attivita' di pronto intervento;
d) attivita' della centrale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero
della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e
vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli
assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al
controllo delle distinte per il versamento dei contributi
previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di
legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del
personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra
il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale
in reperibilita';
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal
vigente accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente
alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni
degli articoli 3 e 4 del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli
autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione
diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese
con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
deposito bilanci e atti societari;
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea
di merce (carnet ATA-TIR);
certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci
deperibili,
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di
legge, ove previste;
registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lettere c),
d), e) ed f) e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono gia'
assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.

 

Art. 3.
Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne
e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di
cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai fini della effettivita' del
loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la
continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita';
b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media,
esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di
abilitazione del grado preparatorio, esami di Stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile
del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a
rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro
il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi
disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta
l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita'
di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative
prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e
all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili
indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa
l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi,
anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare
per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il
funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il
limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per
anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di sessanta
ore (equivalenti a dodici giorni di anno scolastico) negli altri
ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero
breve o di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine e
grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero,
all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di
una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi
al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni
consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo'
comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel
tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che
incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e
la proclamazione della successiva e' fissato in due giorni, a cui
segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati
soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attivita'
educative. In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni,
gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o
nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in
orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora
del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La
proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di
lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi
brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui
alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve
corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi
brevi per le attivita' funzionali all'insegnamento deve essere
stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o
quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un
differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini
superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono
differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento
delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o
derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale
disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 5.

 

Art. 4.
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido,
ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera g), ai sensi dell'art. l, comma 2,
lettera d) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini della effettivita' del suo contenuto, in
occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuita' delle
seguenti prestazioni indispensabili:
a) svolgimento dell'attivita' educativa, di assistenza e
vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile
del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo
interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo
sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei
dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del
servizio valuta l'entita' della riduzione del servizio scolastico e,
almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero,
comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio
alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative
prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2, comma 2, n. 18) e
nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla
successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun
anno scolastico, il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a
otto giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero
breve o di sciopero generale, non puo' superare, due giorni
consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo'
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima
vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore
consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei
giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la
giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa
che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della
successiva e' fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui
all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati
soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attivita' educative.
In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi
possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di
ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano
gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione
dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se
lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attivita'
educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti
di cui alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve
corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi
brevi per le attivita' funzionali all'attivita' educativa deve essere
stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non
possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del
servizio alle famiglie per piu' di otto giorni nel corso dell'anno
scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o
derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale
disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 5.

 

Art. 5.
Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio
adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede
di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali
rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono
individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti
ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale
esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative
prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta
giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima
dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa,
individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i
contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e
profilo professionale;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di
cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i
soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del presente
accordo.
4. In conformita' alle previsioni dei regolamenti di cui al
comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli
uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in
occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di
rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come
sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e
percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi
sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di
effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di
esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della
comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la
sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei
regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi
minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche
attraverso i contingenti gia' individuati sulla base dei precedenti
contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo
relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
6 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla data della
definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del
presente accordo.

 

Art. 6.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso
non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata
dell'astensione dal lavoro, le modalita' d'attuazione e le
motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca,
sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il
carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla
precedente proclamazione sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve
essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero
incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti trasmettere
agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e
private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero
una comunicazione completa e tempestiva circa tempi e le modalita'
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli
enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello
sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi'
stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo'
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non
possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore
consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono
in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di
ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto
nell'ambito delle unita' organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali
scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come
indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che
impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome.
Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti;
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti
sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo
tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della
successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il
preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate
successive consecutive.
4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e locale.
La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul
medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali,
dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli
enti competenti per territorio, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei
defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di
polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e
locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di
particolare gravita' o di calamita' naturale.

 

Art. 7.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente
espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di
conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il
prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il
prefetto del capoluogo di provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo
di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso
il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come
modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel
caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo
deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre
dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di
agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3
viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale
risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del
confronto. Tale verbale e' inviato alla commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il
verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca
dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce
forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato
accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero
proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale,
qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel
caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella
posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo
soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione
o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste
obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale
termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 6, comma 5.

 

Art. 8.
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.
83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica
l'art. 4 della predetta legge n. 146/1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale del comparto regioni-autonomie locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione
anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di
vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e
provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti
disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti,
siano state conferite responsabilita' gestionali.